9 Gennaio 2026
Legge di Bilancio 2026 – Rottamazione Quinquies
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) è stata introdotta una nuova possibilità di definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione, la cosiddetta Rottamazione Quinquies.
- Oggetto e finalità della Rottamazione Quinquies
La Rottamazione Quinquies è una definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Consente di estinguere i debiti senza il pagamento di sanzioni amministrative, interessi di mora, interessi di ritardata iscrizione a ruolo, aggio di riscossione.
Restano dovuti solo la quota capitale originaria del debito e gli eventuali oneri di notifica e di procedure esecutive.
- Debiti ammessi e esclusioni
Rientrano nella sanatoria:
- debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni annuali (redditi, IVA, ecc.);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamenti formali).
Non rientrano nella definizione agevolata:
- debiti già regolarmente gestiti nei piani di pagamento della Rottamazione-Quater (se versati regolarmente alla data del 30 settembre 2025);
- crediti derivanti da recupero di aiuti di Stato, contenziosi con sentenze di condanna, e altri specifici importi non affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- debiti di enti locali/tributi comunali, salvo specifiche iniziative proprie degli enti stessi.
- Chi può aderire
Possono aderire:
- persone fisiche, società e altri soggetti titolari di carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo indicato;
- contribuenti che sono decaduti da precedenti rottamazioni (ad esempio bis, ter e quater), purché i debiti rientrino nell’ambito temporale e oggettivo previsto.
- Presentazione della domanda
La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite l’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando SPID/CIE/CNS o tramite delega allo Studio.
Termini principali:
- Avvio procedura telematica: l’Agenzia ha tempo 20 giorni dall’entrata in vigore della legge per rendere disponibile la procedura (previsto entro il 21 gennaio 2026 salvo ritardi);
- Scadenza per la domanda: 30 aprile 2026.
- Modalità di pagamento e calendario delle rate
Il pagamento può avvenire in due modalità:
- Soluzione unica, con versamento di tutto l’importo dovuto entro il 31 luglio 2026;
- Rateazione in un massimo di 54 rate bimestrali (pari a 9 anni), con il seguente calendario indicativo:
- 2026: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre;
- 2027-2034: sei rate all’anno (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre);
- 2035: tre ultime rate (gennaio, marzo, maggio).
Per i piani di pagamento rateali sono previsti interessi agevolati al 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Importante: non è prevista alcuna tolleranza di pagamento oltre la scadenza stabilita (ad esempio i 5 giorni previsti nelle edizioni precedenti). Anche un lieve ritardo può comportare decadenza dai benefici della rottamazione e il ritorno alla riscossione ordinaria.
- Effetti dell’adesione
Con la presentazione della domanda:
- si sospendono termini di prescrizione e decadenza per i carichi oggetto di definizione;
- sono sospese procedure esecutive (fermi, pignoramenti, ipoteche) in corso fino al pagamento della prima rata o dell’unica soluzione;
- si può ottenere un DURC regolare, utile per rapporti con la Pubblica Amministrazione e gare d’appalto.
- Decadenza e perdita dei benefici
La perdita dei benefici avviene in caso di:
- mancato pagamento dell’importo totale in soluzione unica;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nella rateazione;
- mancato pagamento dell’ultima rata del piano.
In tali casi la definizione agevolata decade, i versamenti effettuati vengono considerati a titolo di acconto e le attività di recupero riprendono secondo le regole ordinarie.
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